PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dichiarazione dell'endometriosi come malattia sociale).

      1. L'endometriosi è dichiarata malattia sociale. Essa è inserita nell'elenco delle patologie per le quali si ha diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria a mezzo dell'attribuzione dello specifico codice identificativo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Osservatorio nazionale permanente sull'endometriosi).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale permanente sull'endometriosi, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. L'Osservatorio è composto da:

          a) un rappresentante del Ministero della salute;

          b) un rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità;

          c) un rappresentante del Ministro delle politiche per la famiglia;

          d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

          e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          f) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

 

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          g) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

          h) un rappresentante dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);

          i) un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali per l'endometriosi maggiormente rappresentative;

          l) tre esperti di chiara fama in materia;

          m) un rappresentante delle principali associazioni ambientaliste che hanno dedicato attenzione specifica alla materia.

Art. 3.
(Compiti dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio individua le linee guida e la programmazione della ricerca scientifica relativa alla diagnosi e alla cura dell'endometriosi e dell'infertilità ad essa associata.
      2. L'Osservatorio ha il compito:

          a) di monitorare quantitativamente e qualitativamente i casi di endometriosi tramite la creazione di un registro nazionale;

          b) di coordinare ricerche e statistiche sulla fenomenologia e ricerche epidemiologiche sulle cause dell'endometriosi;

          c) di individuare azioni e iniziative per la prevenzione in generale e sui luoghi di lavoro;

          d) di elaborare e coordinare l'attuazione di campagne di informazione indirizzate alla classe medica e alla popolazione potenzialmente a rischio;

          e) di coordinare le attività svolte dai centri esistenti di diagnosi, cura e ricerca multidisciplinari e di individuare quelli idonei a divenire centri di eccellenza.

 

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Art. 4.
(Giornata nazionale per la lotta all'endometriosi).

      1. È istituita la «Giornata nazionale per la lotta all'endometriosi» per il giorno 9 marzo di ogni anno. In tale data le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a promuovere una campagna di sensibilizzazione sulle caratteristiche della patologia, sulla sintomatologia e sulle pratiche di prevenzione dell'endometriosi.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. L'INAIL e l'INPS, su delibera dei rispettivi consigli di amministrazione, destinano annualmente una quota delle proprie risorse, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, non coperti con le risorse di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.